LE PRINCIPALI NOVITA':
NUOVE DEROGHE al vincolo triennale
- per i genitori di figlio minore di anni sedici, ossia che compie i 16 anni tra il 1° gennaio e il 31 dicembre dell’anno in cui si presenta l’istanza di mobilità; nel caso di genitori adottivi ed affidatari, qualunque sia l’età del minore, entro sedici anni dall’ingresso del minore in famiglia, e comunque non oltre il raggiungimento della maggiore età.
- per chi ricongiungimento ai genitori over 65, purché i 65 anni siano compiuti entro il 31 dicembre 2025. Non è necessaria la convivenza del docente con il genitore. L’importante è richiedere la mobilità verso la residenza del genitore ultra 65 enne.
- coloro che si trovano nelle condizioni di cui agli articoli 21 e 33, commi 3, 5 e 6, della legge 5 febbraio 1992, n. 104;
- :coloro che fruiscono dei riposi e permessi previsti dall’art. 42 del decreto legislativo 151/2001 che rivestono la qualità di
- coniuge, parte di un’unione civile o convivente di fatto di cui all’art. 1, commi 36 e 37 della legge 20 maggio 2016, n. 76 convivente di soggetto con disabilità grave;
- padre o madre anche adottivi o affidatari in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti dei soggetti di cui al punto 1);
- uno dei figli conviventi in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti
dei soggetti di cui al punto 2);
- uno dei fratelli o delle sorelle conviventi in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti dei soggetti di cui al punto 3);
- parente o affine entro il terzo grado convivente in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti dei soggetti di cui al punto 4).
- il coniuge o figlio di soggetto mutilato o invalido civile di cui all’art.2, commi 2 e 3, della legge 30 marzo 1971, n.11
POSSIBILE IL PASSAGGIO DI RUOLO per i docenti di SOSTEGNO anche SENZA ABILITAZIONE nel grado di scuola richiesto; Una novità è la possibilità di richiedere il passaggio di ruolo su posto di sostegno per i docenti in possesso della specializzazione anche se non abilitati per il grado di scuola richiesto che consentirà ai docenti titolari su infanzia\primaria di richiedere il passaggio su sostegno su altro grado\ordine di scuola, se in possesso della specifica specializzazione sul sostegno , anche se non in possesso dell’abilitazione su materia. Fino a questo momento, infatti, la richiesta del passaggio di ruolo richiedeva imprescindibilmente il possesso dell’abilitazione su materia.
PRECEDENZA PER L’ASSISTENZA al GENITORE anche NELLA FASE INTERPROVINCIALE e ai FRATELLI e SORELLE in assistenza
Il nuovo contratto prevede il riconoscimento della precedenza in fase interprovinciale per l’assistenza da parte dei figli al genitore con disabilità. Finora questo tipo di precedenza veniva riconosciuta solo nella fase provinciale.
Viene riconosciuta la precedenza per fratelli e sorelle in assistenza anche se non conviventi, sia in fase provinciale che interprovinciale, purché i genitori abbiano patologie invalidanti o siano almeno sessanticinquenni.
TRASFERIMENTI DA POSTO SOSTEGNO A POSTO COMUNE – ALIQUOTE
I trasferimenti a domanda nella provincia di titolarità da posto sostegno a posto comune dei docenti senza precedenza vengono realizzati secondo le seguenti aliquote:
– 100% posti disponibili a.s. 2025/26
– 75% posti disponibili a.s. 2026/27
– 50% posti disponibili a.s. 2027/28
ALTRE NOVITÀ
- L’introduzione di nuovi elementi oggetto di valutazione sia nelle domande di mobilità volontaria che d’ufficio;
- La modifica graduale, nelle graduatorie interne d’istituto e nella mobilità d’ufficio, ai fini del punteggio previsto per il servizio di insegnamento di pre-ruolo, che, se svolto nello stesso ordine di scuola, sarà progressivamente equiparato, nel corso del triennio, a quello del servizio di ruolo. In particolare, per quest’anno il servizio di preruolo sarà valutato 4 punti, per il 2026/2027 5 punti e per il 2027/2028 6 punti.
Ricordiamo invece che nella mobilità a domanda il servizio di preruolo era già valutato al pari del servizio di ruolo.
- Viene aumentato il punteggio per la continuità del servizio nella stessa scuola di titolarità. In particolare:
- per il servizio di ruolo prestato senza soluzione di continuità negli ultimi tre anni scolastici nella scuola di attuale titolarità vengono attribuiti 12 punti (invece dei 6 previsti in precedenza)
- Per ogni ulteriore anno di servizio svolto entro il quinquennio vengono attribuiti 5 punti (invece dei 2 previsti in precedenza)
- Per ogni ulteriore anno di servizio svolto oltre il quinquennio vengono attribuiti 6 punti (invece dei 3 previsti in precedenza).
- Viene aumentato di 1 punto il punteggio per i figli (5 punti per ogni figlio di età inferiore a sei anni, 4 punti per ogni figlio di età superiore ai sei anni, ma che non abbia superato il diciottesimo anno di età).
- Una procedura dedicata appositamente ai movimenti per i funzionari ed elevata qualificazione nel rispetto delle indicazioni contenute nel CCNL.
- Il riconoscimento dell’anno prestato con contratto a tempo determinato finalizzato al ruolo ai fini del calcolo del quinquennio\triennio necessari per il superamento dei vincoli. Ai fini del vincolo sono inoltre considerati anche gli anni di servizio svolti in assegnazione provvisoria\utilizzazione nonché gli anni svolti con incarico a tempo determinato ai sensi dell’art. 47 CCNL.
- Si prevede l’attribuzione di un punteggio aggiuntivo (nella sola mobilità territoriale, ma non in quella professionale) per lo svolgimento della funzione di Tutor o di orientatore dopo un triennio di incarico continuativo nella stessa scuola.
- Per il personale ATA nella domanda di mobilità, sarà possibile indicare più province (e non solo una, come è avvenuto finora). In particolare, si potranno indicare una o fino a 15 province nella
stessa domanda.
- Viene esteso fino a 10 anni il diritto al rientro dei soprannumerari su scuola/comune di ex titolarità (attualmente previsto per 8 anni).
- Viene introdotto un punteggio aggiuntivo, nella sola mobilità territoriale, per i titolari in scuole collocate nelle aree a forte rischio di abbandono che per un triennio non abbiano inoltrato domanda di mobilità, né di mobilità annuale.
SERVIZIO PRERUOLLO nelle Graduatorie Interne d'ISTITUTO
Viene modificata la valutazione del servizio di pre-ruolo nella graduatoria interna di istituto ai fini dell’individuazione del perdente posto (e mobilità d’ufficio).
Il calcolo cambia nell’arco del triennio di vigenza del C.C.N.I.:
– Per l’anno 2025/26 ogni anno di pre-ruolo è calcolato 4 punti.
– Per l’anno 2026/27 ogni anno di pre-ruolo è calcolato 5 punti.
– Per l’anno 2027/28 ogni anno di pre-ruolo è calcolato 6 punti.
Questo implica un diverso punteggio del servizio pre-ruolo per ciascun anno del triennio di vigenza del C.C.N.I.
Attenzione: tale calcolo viene così effettuato solo ed esclusivamente se il servizio pre-ruolo è stato svolto nell’attuale ruolo di titolarità del docente.
Es.: docente titolare nella scuola primaria (posto comune e/o sostegno) con servizio di pre-ruolo svolto nella scuola primaria (posto comune e/o sostegno).
Se, invece, il servizio pre-ruolo non è stato svolto nello stesso ruolo di attuale titolarità, il punteggio varierà a seconda dell’ordine di scuola in cui è attualmente titolare il docente:
• 3 pp. per ogni anno per il docente titolare nella scuola primaria che ha svolto il servizio pre-ruolo nella scuola dell’infanzia e viceversa;
• 3 pp. per ogni anno per il docente titolare nella scuola di I grado che ha svolto il servizio pre-ruolo nella scuola di II grado e viceversa;
• 3 pp. per i primi 4 anni e 2 pp. per gli anni successivi per il docente titolare nella scuola infanzia/primaria che ha svolto il servizio pre-ruolo nella scuola di I/II grado e viceversa.
Mobilità 2025-28 – PERSONALE ATA
Il personale ATA può esprimere in un’unica istanza fino a quindici preferenze indicando le scuole, ovvero un codice sintetico sia per la mobilità provinciale che per quella interprovinciale; in tale ultimo caso sarà possibile esprimere anche codici sintetici una o più province. È compreso quello in attesa di ottenere una sede definitiva.
Le operazioni di mobilità del personale ATA relative alla terza fase si effettuano sul 50% delle disponibilità destinate alla mobilità territoriale provinciale e residuate dopo tale mobilità, fatti salvi gli accantonamenti e la sistemazione del soprannumero provinciale
Deroghe
Sono le stesse che si applicano al personale docente
Precedenze
– l’assistenza al genitore vale anche per altra provincia;
– l’assistenza ai fratelli/sorelle è possibile anche se non si è conviventi, purché i genitori abbiano patologie invalidanti o siano almeno sessanticinquenni.