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Calendario delle prove dei concorsi ordinari

Si terranno a partire da lunedì 11 marzo le prove scritte dei concorsi ordinari per l’assunzione in ruolo dei docenti su posto comune e su posto di sostegno nella scuola dell’infanzia, nella scuola primaria e nella scuola secondaria di I e di II grado.

Si tratta di circa 373.000 candidati (69.117 per la scuola dell’infanzia e primaria, 303.687 per la scuola secondaria) che hanno presentato la domanda di iscrizione tra l’11 dicembre 2023 e il 9 gennaio 2024. I posti a bando sono 15.340 per la scuola dell’infanzia e primaria e 29.314 per la scuola secondaria.

 
La prova è strutturata secondo una nuova modalità, che prevede 50 quesiti a risposta multipla di contenuto non disciplinare. Nello specifico, ciascun aspirante dovrà rispondere a 10 quesiti di contenuto pedagogico, 15 di contenuto psicopedagogico (compresi gli aspetti relativi all’inclusione), 15 di contenuto metodologico-didattico (compresi gli aspetti relativi alla valutazione), 5 sulla conoscenza della lingua inglese e 5 sull’uso didattico delle tecnologie digitali. Gli aspetti specificamente disciplinari verranno affrontati nella prova orale, cui avranno accesso i candidati che avranno riportato un punteggio di almeno 70/100 nella prova scritta.

Le prove si terranno nella regione per la quale il candidato ha presentato domanda di partecipazione e, sulla base del numero dei candidati, potranno svolgersi in più sessioni mattutine e pomeridiane.

Nei giorni 11 e 12 marzo sono previste le prove relative alla scuola dell’infanzia e alla scuola primaria.

il 13 marzo cominceranno le prove per la scuola secondaria, che proseguiranno per 5 giorni, esclusi il sabato e la domenica, fino al 19 marzo.

 

L’elenco delle sedi d’esame, con la loro esatta ubicazione e con l’indicazione della destinazione dei candidati, è comunicato dagli Uffici scolastici regionali presso i quali si svolgono le prove
almeno quindici giorni prima della data di svolgimento delle prove stesse.

Tale comunicazione è data tramite avviso pubblicato sul Portale Unico del reclutamento di cui all’articolo 35-ter del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, raggiungibile all’indirizzo www.inpa.gov.it, e nei rispettivi albi e siti internet degli Uffici scolastici regionali.

Il candidato, dal Portale Unico del reclutamento, potrà accedere tramite il link https://iam.pubblica.istruzione.it/iam-ssum/sso/login?goto=http://concorsi.istruzione.it/piattaforma-concorsiweb/ all’area “Graduatorie” della Piattaforma “Concorsi e Procedure selettive” , con le modalità di accesso descritte all’articolo 10, comma 3, del bando di concorso, e, scegliendo il concorso di interesse, visualizzare/salvare il documento relativo alla propria convocazione. Detto avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti.

I candidati che non ricevono comunicazione di esclusione dalla procedura sono tenuti a presentarsi per sostenere la prova scritta, muniti di un documento di riconoscimento in corso di validità e del codice fiscale.

Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 11, comma 6, del bando di concorso, la mancata presentazione nel giorno, ora e sede stabiliti, ancorché dovuta a caso fortuito o a causa di forza maggiore,
comporta l’esclusione dalla procedura concorsuale.

Ogni ulteriore informazione e documentazione inerente alla procedura concorsuale è disponibile sulla pagina del Ministero per concorso infanzia e primaria e sulla pagina del Ministero per la scuola secondaria.

19/02/2024

News Febbraio 2024

19/02/2024

Aggiornamento graduatorie: GAE e GPS. Alcune anticipazioni

Cosa dovrebbe contenere l’OM
  • Sarà possibile inserirsi con il possesso del semplice titolo di studio (più ovviamente il corretto numero di CFU per poter insegnare una certa materia come da normativa. Non sarà più necessario avere i 24 CFU;
  • i tempi dell’aggiornamento dovrebbero essere di una ventina di giorni, e ci potrebbe essere un anticipo al mese di aprile;
  • non verrà cancellata la seconda fascia GPS per la scuola dell’infanzia;
  • gli ITP potranno inserirsi con il diploma;
  • potrebbe esserci un addio alle MAD. Una volta esaurita la graduatoria di istituto, si dovrebbe passare all’interpello, un avviso pubblicato sui siti delle scuole e/o degli Uffici scolastici provinciali. Chi è nelle GPS non potrà rispondere agli interpelli…

Per appprofondire:

Aggiornamento graduatorie: prima l'aggiornamento delle GAE, poi a seguire quello delle GPS. - Obiettivo Scuola

 

 

 

12/02/2024

Revisione e Aggiornamento delle classi di concorso

E’ stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto 22 dicembre 2023 inerente revisione e aggiornamento della tipologia delle classi di concorso per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado. Il decreto entrerà in vigore dall’11 febbraio 2024

 

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2024/02/10/24A00733/SG 

 

Con il decreto, adottato ai sensi dell’art. 4, comma 2-bis del decreto legislativo 13 aprile 2017 n.59, sono revisionate e aggiornate le classi di concorso, con le seguenti definizioni:

  • A-01 nuova denominazione: Disegno e storia dell’arte nell’istruzione secondaria di I e II grado (accorpa ex A-01 e ex A-17)
  • A-12 nuova denominazione: Discipline letterarie nell’istruzione secondaria di I e II grado (accorpa ex A-12 e ex A-22)
  • A-22 nuova denominazione: Lingue e culture straniere nell’istruzione secondaria di I e II grado (accorpa ex A-24 e ex A-25)
  • A-30 nuova denominazione: Musica nell’istruzione secondaria di I e II grado (accorpa ex A-29 e ex A-30)
  • A-48 nuova denominazione: Scienze motorie e sportive nell’istruzione secondaria di I e II grado (accorpa ex A-48 e ex A-49)
  • A-70 nuova denominazione: Italiano negli istituti di istruzione secondaria di I e II grado con lingua di insegnamento slovena o bilingui del Friuli V.G. (accorpa ex A-70 e ex A-72)
  • A-71 nuova denominazione: Discipline letterarie negli istituti di istruzione secondaria di I e II grado con lingua di insegnamento slovena o bilingui del Friuli V.G. (accorpa ex A-71 e ex A-3)
                   Requisiti di accesso 

  1. Gli esami, i CFU e i CFA richiesti dal presente decreto  possono essere conseguiti tramite corsi di laurea (di previgente ordinamento, di primo  livello,  specialistica,  magistrale,  magistrale  a  ciclo unico) o di diploma  accademico (di  previgente  ordinamento, di I livello, di II  livello)  e  tramite  corsi  singoli  universitari  o accademici. Non sono computabili i CFU e CFA  conseguiti  tramite la Tesi di laurea o di diploma accademico.

 

 2. Coloro che, in possesso di laurea o  di  diploma  accademico  di previgente ordinamento, devono  integrare,  se  necessario,  il  loro piano di studi, sostengono per ciascuna annualita’ richiesta esami di nuovo ordinamento per un totale di  12  CFU  o  CFA,  con  la  stessa denominazione  o  con  la  denominazione  a  essa  rapportabile  come definita dall’Autorita’ accademica e sempre nei corrispondenti SSD  o SAD  previsti  per  le  lauree  o  i  diplomi  accademici  di  nuovo ordinamento. Per ogni esame semestrale e’ sostenuto un esame da 6 CFU o CFA.

 

La tabella A/1  individua la corrispondenza tra gli esami del vecchio ordinamento, indispensabili per l’accesso alle classi di concorso, e altri esami di contenuto omogeneo.

 

La tabella A individua le classi di concorso: denominazione titoli di accesso e insegnamen

 

12/02/2024

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale l'8 febbraio 2024, il CCNL 19-21

E' stato pubblicato  il giorno 8 febbraio 2024 il Contratto Collettivo Nazionale del comparto Istruzione e Ricerca relativo al periodo 2019-2021, firmato lo scorso 18 gennaio all'ARAN. 

 

Un contratto che ridefinisce il quadro economico e apporta modifiche a quello normativo. Tra le novità, si è raggiunto l'obiettivo che introduce misure specifiche per la formazione professionale dei docenti e secondo le nuove disposizioni, la formazione del personale docente dovrà svolgersi durante l'orario di lavoro e al di fuori delle ore riservate all'insegnamento. Questo approccio elimina la necessità di sostituire i docenti durante il loro periodo di formazione, garantendo così la continuità dell’attività didattica.

 

I docenti impegnati in corsi di formazione, anche quelli tenuti fuori dalla propria sede di lavoro, saranno considerati in servizio per tutto il tempo della formazione. Inoltre, avranno diritto al rimborso delle spese di viaggio sostenute per partecipare a tali corsi.

 

Un'altra delle novità più rilevanti del CCNL 2019-21 è l'estensione dei tre giorni di permesso retribuiti al personale scolastico non di ruolo. 

CCNL 19-21CCNL 19-21 [1.915 Kb]
11/02/2024