Ultime notizie

Corso asincrono di preparazione alle prove selettive del TFA sostegno.

Si tratta di un corso asincrono, di preparazione alle prove selettive del TFA sostegno e fruibile sulla piattaforma dell’Associazione Docenti Articolo 33, 24 ore su 24. 

 

Un corso di qualità, con lezioni chiare, ben costruite ed esaurienti, per gli iscritti alla Gilda degli Insegnanti.

 

I costi: 

 

– 35 euro per gli iscritti alla Gilda degli Insegnanti, già iscritti all’associazione Docenti Art. 33 per 2024;

 

– 50 euro per gli iscritti alla Gilda degli Insegnanti che contestualmente si iscrivono all’associazione Docenti Art. 33 per il 2024;

 

– 65 euro per i non iscritti alla Gilda degli Insegnanti 

 

Per tutte le informazioni e le modalità di iscrizione, si può scrivere una mail a segreteria@docentiarticolo33.it

25/04/2024

PERCORSI ABILITANTI 2023-2024

Il 22/04/2024 sono stati pubblicati il D.M. n. 621, che detta disposizioni concernenti l’avvio dei percorsi universitari e accademici di formazione iniziale e di abilitazione dei docenti di posto comune, comprensegnanti tecnico- pratici, delle scuole secondarie di primo e secondo grado per l’anno accademico 2023/2024, nonché l’autorizzazione dei posti per i percorsi accreditati presso ciascuna istituzione universitaria o accademica capofila, e il connesso decreto n. 620 che disciplina la riserva di posti.   I percorsi autorizzati sono i seguenti:
  1. 60 CFU/CFA ai sensi dell’art. 2-bis del decreto legislativo n. 59 del 2017 e all’art. 7, comma 2 del DPCM 4 agosto 2023 
  2. 30 CFU/CFA ai sensi dell’art. 2-ter, comma 4-bis e dell’art. 13, comma 2, del decreto legislativo n. 59 del 2017 e dell’art. 7, comma 6, del DPCM 4 agosto 2023;
  3. 30 CFU/CFA ai sensi dell’art. 18-bis, comma 3, primo periodo del decreto legislativo n. 59 del 2017 e dell’art. 14, comma 2, del DPCM 4 agosto 2023;
  4. 30 CFU/CFA ai sensi dell’art. 18-bis, comma 3, secondo periodo del decreto legislativo n. 59 del 2017 e dell’art. 14, comma 3, del DPCM 4 agosto 2023;
  5. 36 CFU/CFA ai sensi dell’art. 18-bis, comma 4, del decreto legislativo n. 59 del 2017 e dell’art. 14, comma 4, del DPCM 4 agosto 2023
Ciascun candidato può presentare domanda di partecipazione per percorsi relativi alla medesima classe di concorso in una sola istituzione.  

Il Decreto formalizza lo svolgimento dei percorsi abilitanti e stabilisce il contingente dei posti assegnati per l’a.s. 2023/24.

L’allegato A al decreto fornisce il dettaglio dei posti previsti da ogni singola universita’ e per ogni classe di concorso

Chiariamo  quali sono i percorsi previsti:

a) standard da 60 cfu/cfa);

b) da 30 cfu/cfa riservato (45% dei posti per l’a. s. 2023/24) a chi ha almeno 3 anni di servizio negli ultimi 5 di cui almeno uno specifico;

c) da 30 cfu iniziali sui 60 previsti per la partecipazione al prossimo concorso pnrr;

d) da 30 cfu/cfa per i vincitori di concorsi non abilitanti con 3 anni di servizio;

e) da 36 cfu per chi supera un concorso non abilitante con i 24 cfu come titolo di accesso

N. B: Nell’ambito della suddetta quota di riserva, il 5 per cento è destinato ai titolari di contratti di docenza nell’ambito di percorsi di istruzione e formazione professionale delle regioni i quali partecipano ai percorsi universitari e accademici di formazione iniziale e abilitazione di 60 CFU/CFA. Qualora le domande presentate dai candidati destinatari della quota di riserva del 5 per cento fossero inferiori al numero di posti riservati, i posti residui sono resi disponibili sulla riserva complessiva.

Qualora le domande di ammissione dei candidati beneficiari della riserva eccedano i posti riservati, i criteri per l’accesso sono quelli indicati nell’allegato A del predetto decreto ministeriale.

Le graduatorie da stilare saranno pertanto 2: una per coloro che possono usufruire della riserva del 45% (tipologia b);  la seconda per i posti rimanenti (tipologia a e c). Pertanto le tabelle con i punteggi da assegnare ai titoli culturali e di servizio sono diverse a seconda della tipologia.

 

COSTI
Il DPCM 4 agosto 2023 stabilisce un costo massimo pari a:

  • 2.500 euro per i corsi da 60 CFU.
  • 2.000 per gli studenti che frequentano i corsi contemporaneamente all’iscrizione al percorso della laurea magistrale.
  • 2000 euro massimo anche per i docenti che vogliono conseguire un’ulteriore abilitazione con i corsi da 30 CFU, per gli specializzati sostegno che si intendono conseguire l’abilitazione su materia e per i docenti che dopo il concorso dovranno completare la propria formazione con i 30 CFU nell’anno di prova con contrato a tempo determinato.
  • I costi massimi posti a carico dei partecipanti alle prove finali dei percorsi di formazione iniziale sono pari a euro 150.

Il decreto di attivazione precisa ulteriormente che il costo massimo complessivo per chi partecipa ai percorsi di formazione da 30 CFU pre-concorso (lettera C) e completa gli ulteriori 30 CFU post-concorso, non può superare nel complesso l’importo di euro 2.500.

 

FREQUENZA CONTEMPORANEA
Per l’a.a. 2023-2024 è consentita la frequenza contemporanea dei percorsi universitari e accademici di formazione iniziale con VIII ciclo dei percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità nella scuola dell’infanzia, nella scuola primaria e nella scuola secondaria di primo e secondo grado, compatibilmente con la frequenza e la calendarizzazione delle attività formative

 

Il link del MUR oon i decretri e gli allegati:

https://www.mur.gov.it/it/atti-e-normativa/decreto-ministeriale-n-621-del-22-04-2024

 

 

 
25/04/2024

Bonus MAMME: riapertura termini

Con nota  n. 3023 del 22 aprile il Ministero dell’istruzione e del merito ha comunicato che dalle ore 16 del  22 aprile sono riaperti i termini per le lavoratici della scuola per presentare domanda per ottenere il cosiddetto bonus mamme, vale a dire  l’esonero contributivo fino a 3.000 euro, previsto dalla legge di bilancio 2024.

L’esonero spetta in particolare alle lavoratici con rapporto di lavoro a tempo indeterminato per i periodi di paga dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026 e fino al mese di compimento del diciottesimo anno di età del figlio più piccolo.

In via sperimentale, l’esonero spetta anche alle lavoratrici madri di due figli, con rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, per i periodi di paga dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024 e fino al mese del compimento del decimo anno di età del figlio più piccolo.

Per accedere al servizio l’utente deve effettuare il login nell‘area riservata in alto a destra all’interno del sito del Ministero (http://mim.gov.it) accedendo con credenziali SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale), CIE (Carta di identità elettronica) o eIDAS (electronic IDentification Authentication and Signature).

24/04/2024

Docenti soprannumerari: presentazione della domanda di mobilità

 

Cosa fare se si riceve la notifica da parte della scuola di essere perdente posto?

La domanda di mobilità in modalità cartacea  va presentata alla Segreteria della propria Istituzione Scolastica che provvede ad inoltrarla all’Ambito Territoriale di competenza. Come termine di compilazione della domanda il CCNI sulla Mobilità prevede 5 giorni di tempo dalla notifica.

Docente soprannumerario

La domanda cartacea è del tutto simile a quella che si compila online per la Mobilità volontaria. Bisogna compilare però' anche  la sezione “Docente soprannumerario”, in cui è necessario indicare:

  1. di essere perdente posto;
  2. il punteggio ottenuto nella graduatoria soprannumerari d’istituto;
  3. rispondere alla domanda “Il docente soprannumerario intende comunque partecipare al movimento a domanda?”
  4. se si risponderà NO si condizionerà la domanda, ossia si dichiara di voler permanere titolari nella scuola in cui si è stati dichiarati perdente posto e che si parteciperà alla mobilità, ma continuando a mantenere la condizione di soprannumerario. Pertanto, la domanda verrà annullata nel caso  fosse possibile la reintegrazione nell’organico dell’Istituto.
  5. se si risponderà SI non si condizionerà la domanda, ossia si partecipa alla mobilità alla stregua della domanda volontaria,e pertanto si rinuncia al diritto di essere reintegrati nella scuola di precedente titolarità nel caso  di possibilità di reintegrazione nell'organico dell'Istituto.

Precisazioni

A) Domanda condizionata

  • Il soprannumerario può indicare nella domanda anche preferenze relative a comuni diversi da quello di attuale titolarità, purché esprima, tra le preferenze, anche il codice relativo all’intero comune di titolarità oppure relativo al distretto sub comunale di titolarità, prima dei codici relativi ad altri comuni ovvero ad altri distretti sub comunali (sia di singola scuola, sia sintetici).

Vantaggi domanda condizionata

La domanda condizionata attribuisce al docente i seguenti vantaggi:

  • ha la precedenza su tutti i movimenti nell’ambito della provincia per rientrare nella stessa scuola in cui è stato considerato perdente posto
  • Per otto anni non perde la continuità nella stessa istituzione.
  • qualora dovesse essere trasferito in una delle sedi richieste nella domanda di mobilità condizionata, il punteggio previsto per la continuità viene mantenuto.

B) Domanda non condizionata

1) Se il docente ha presentato domanda di mobilità volontaria prima di conoscere la sua posizione di soprannumerario, parteciperà alla mobilità alla pari di tutti gli altri docenti.  N. B.: Può avere la precedenza solo se presenta la domanda di mobilità condizionata.

2) Nel caso in cui il docente perdente posto non dovesse ottenere il trasferimento in una delle sedi richieste nella mobilità volontaria, verrà trasferito d’ufficio in una delle scuole del comune di titolarità, oppure, nel caso non dovessero esserci posti liberi, verrà  in un comune viciniore.

C) Domanda non presentata

Il docente soprannumerario che non dovesse presentare la domanda condizionata, se ha presentato la domanda volontaria, seguirà  l'ordinaria procedura prevista per la Mobilità volontaria. Se non dovesse ottenere nessuna delle sedi richieste, verrà  invece trasferito d’ufficio in una delle sedi disponibili e non avrà diritto né al rientro nella sede di titolarità, né al punteggio della continuità.

 

N. B.

Tra le opzioni possibili del perdente posto che non vuole condizionare la domanda (ovvero non vuole permanere nella scuola di attuale titolarità) e che aveva già presentato istanza di mobilità telematica entro il 16 marzo 2024, c’è quella di non presentare nessuna domanda e comunicare all’ufficio scolastico solamente il punteggio della graduatoria di Istituto rispondendo SI alla domanda di volere partecipare al movimento anche qualora decadessero le condizioni di soprannumerarietà. In tal modo resterebbe valida la domanda già presentata entro il 16 marzo, con la sola aggiunta del punteggio per la mobilità d’ufficio ( punteggio della graduatoria interna di Istituto per l’individuazione dei perdenti posto) e il non condizionamento della domanda.

19/04/2024

Istanze di mobilità docenti A.S. 2024/25: preavviso di rigetto mobilità

18/04/2024