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Permesso retribuito di tre giorni lavorativi all'anno in caso di decesso o doc

Tutti i lavoratori, compresi i dipendenti del Comparto Scuola, hanno diritto ad un permesso retribuito di tre giorni lavorativi all'anno, in caso di
decesso o documentata grave infermità del coniuge o di un parente entro il secondo grado

L’articolo 4 – comma 1 della legge 53 dell’8 marzo 2000 prevede infatti che  “La lavoratrice e il lavoratore
hanno diritto ad un permesso retribuito di tre giorni lavorativi all'anno in caso di decesso o di
documentata grave infermità del coniuge o di un parente entro il secondo grado o del convivente,
purché la stabile convivenza con il lavoratore o la lavoratrice risulti da certificazione
anagrafica”. La definizione dei criteri per la fruizione viene regolamentata dal Decreto Ministeriale
n. 278 del 21 Luglio 2000. L’art. 1 – comma 1 del D.M. n. 278/200 precisa  poi che a lavoratrice e il lavoratore,
dipendenti di datori di lavoro pubblici o privati possono utilizzare i tre giorni di permesso in caso
di decesso o di documentata grave infermità del coniuge, anche legalmente separato, o di un
parente entro il secondo grado, anche non convivente, o di un soggetto componente la famiglia
anagrafica della lavoratrice o del lavoratore. Pertanto i tre giorni di permesso possono essere
fruiti anche per il convivente risultante da certificazione anagrafica (cd. famiglia di fatto).
I tre giorni di permesso sono integralmente retribuiti da parte del datore di lavoro.


Il Decreto Ministeriale attuativo n.  278/2000 ha, inoltre,  precisato che i tre giorni, sono da considerarsi
come giorni di effettivo lavoro, per cui nei giorni di permesso non sono conteggiati  i giorni festivi e neppure
quelli non lavorativi.
Un'ulteriore tutela è data dal possibilità che, nei casi di documentata grave infermità, in alternativa ai tre giorni annui di permesso, il lavoratore e la
lavoratrice possono concordare con il datore di lavoro diverse modalità di espletamento dell'attività lavorativa anche per periodi superiori a tre giorni.
In caso di diverse modalità di espletamento dell'attività lavorativa, anche per periodi superiori a tre giorni, l'accordo è stipulato in forma scritta, sulla base della proposta del lavoratore.
I permessi in oggetto sono cumulabili con quelli previsti per l'assistenza delle persone disabili dall'articolo 33 della L. 104/92.


Procedura per la richiesta
Ill comma 2 art. 1 del D.M. 278/2000, stabilisce che, per fruire del permesso, l'interessato comunica previamente al datore di lavoro l'evento che dà titolo al permesso medesimo e i giorni nei quali esso sarà utilizzato. I giorni di permesso devono essere utilizzati entro sette giorni dal decesso o dall'accertamento dell'insorgenza della grave infermità o della necessità di provvedere a conseguenti specifici interventi terapeutici.
Per usufruire di questa agevolazione non è sufficiente l’indicazione della patologia, ma è necessario documentare specificamente la grave infermità.


Definizione e certificazione di grave infermità
Con nota n. 25/I/00167154 del 25 novembre 2008, il Ministero del Lavoro ha  fornito nuove indicazioni circa il concetto di grave infermità ex art. 4 comma 1, Legge n. 53/2000.
Per la certificazione di grave infermità non è più necessario fornire all’Ufficio di appartenenza una certificazione di accertamento clinico - diagnostico rilasciata dalla competente struttura medicolegale dell’Azienda U.S.L. come previsto dal Ministero con risposta ad interpello n. 16/2008. La nota n. 25/I/00167154 del 25/11/2008 rinvia al Decreto Ministeriale n. 278/2000 che definisce i criteri per la fruizione dei congedi per eventi e cause particolari e individua le relative patologie.
Le patologie elencate nel citato D.M. (lett. d, n. 1-4) per il Ministero possono dunque essere considerate figure sintomatiche della grave infermità cui fa specifico riferimento la norma di cui all’art. 1 del medesimo Decreto.
Le  patologie indicate nel D.M. 278/2000 sono:
patologie acute o croniche che determinano temporanea o permanente riduzione o perdita dell'autonomia personale, ivi incluse le affezioni croniche di natura congenita, reumatica, neoplastica, infettiva, dismetabolica, post-traumatica, neurologica, neuromuscolare, psichiatrica, derivanti da dipendenze, a carattere evolutivo o soggette a riacutizzazioni periodiche;
patologie acute o croniche che richiedono assistenza continuativa o frequenti monitoraggi clinici, ematochimici e strumentali;
patologie acute o croniche che richiedono la partecipazione attiva del familiare nel trattamento sanitario;
patologie dell'infanzia e dell'età evolutiva aventi le caratteristiche di cui ai precedenti numeri 1, 2, e 3 o per le quali il programma terapeutico e riabilitativo richiede il coinvolgimento dei genitori o del soggetto che esercita la potestà.


Circa le modalità di fruizione il Ministero conferma che l’art. 3 del Decreto considera presupposto indefettibile per comprovare il diritto alla fruizione del permesso la presentazione da parte del titolare di documentazione idonea, rilasciata dal medico specialista, attestante le gravi patologie dei soggetti per i quali viene prestata assistenza.
Occorre quindi il certificato redatto dallo specialista dal quale sia possibile riscontrare sia la descrizione degli elementi costituenti la diagnosi clinica che la qualificazione medico legale in termini di grave infermità.
Così come peraltro INPS con la circolare n. 32 del 3/03/2006 stabilisce che il medico specialista, in virtù della facoltà allo stesso ascritta ex D.L. n. 324/1993, non può esimersi dall’attribuire alla mera diagnosi clinica la qualificazione di natura anche medico legale. Deve trattarsi esclusivamente di certificazione medica rilasciata dalle strutture ospedaliere e dalle AA.SS.LL.


Il lavoratore che fruisce del permesso per decesso (Regolamento lettera a) (Decreto Ministeriale - Dipartimento per la Solidarietà Sociale, Presidenza del Consiglio dei Ministri, 21 luglio 2000, n. 278) è tenuto a documentare detto evento con la relativa certificazione, ovvero, nei casi consentiti, con dichiarazione sostitutiva.

N.B.
Il  D.M. n. 278/2000 all’art. 4, comma 1, fa salve le più favorevoli previsioni della contrattazione collettiva in materia. Pertanto, i contratti collettivi possono prevedere condizioni di maggior favore rispetto a quelle previste dal citato decreto, in ogni caso anche in assenza di previsione contrattuale, il congedo va riconosciuto nei casi di diritto e laddove sussistano tutti i presupposti previsti dalla norma.

E'  opportuno, pertanto, verificare quanto specificamente previsto dal contratto di lavoro di categoria.


Normativa di riferimento

 Legge 8 marzo 2000, n.53 “Disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità, per il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle città”;


Decreto Ministeriale - Dipartimento per la Solidarietà Sociale, Presidenza del Consiglio dei Ministri, 21 luglio 2000, n. 278 "Regolamento recante disposizioni di attuazione dell'articolo 4 della legge 8 marzo 2000, n. 53, concernente congedi per eventi e cause particolari";

Interpello Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali 10 giugno 2008, n. 16 -Oggetto: art. 9, D.Lgs. n. 124/2004 – Concetto di “grave infermità” ex art. 4, comma 1, L. 53/2000;


Nota Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali – Direzione Generale per l’attività ispettiva prot. n. 25/I/00167154 del 25 novembre 2008 “Oggetto: art. 9, D.Lgs n. 124/2004 – permesso retribuito per documentata grave infermità ai sensi dell’art. 4, comma 1, L. n. 53/2000 – documentazione sanitaria di accertamento della grave infermità ai sensi dell’art. 1, comma 1 del D.M. n. 278/2000”.