L’art.1 comma 283 della legge di bilancio 2023 ha introdotto, in via sperimentale per l’anno 2023, la c.d. “quota 103”, ovvero la possibilità di accedere alla pensione anticipata al raggiungimento, entro il 31.12.2023, di una età anagrafica di almeno 62 anni e di una anzianità contributiva di almeno 41 anni.
Il comma 288 dell’art.1 della legge di Bilancio ha prorogato anche per l’anno 2023 le c.d. disposizioni “APE SOCIALE” a beneficio dei lavoratori dipendenti che svolgono attività gravose, tra cui rientrano gli insegnanti di scuola primaria e professioni assimilate (codice Istat 2.6.4). La nuova disposizione consentirà alle lavoratrici che hanno presentato ad ottobre scorso la domanda di cessazione per “Opzione donna”, con accertato esito positivo al diritto a pensione,di avvalersi della norma introdotta dalla legge finanziaria sull' “APE SOCIALE”, presentando, entro il 31.3.2023, anche la domanda di riconoscimento delle condizioni per l’accesso all’APE SOCIALE, con contestuale rinuncia alla domanda di pensionamento “Opzione donna”, dandone comunicazione alla competente sede territoriale INPS
Il comma 292 dell’art.1 della stessa legge ha apportato alcune modifiche alla c.d. “Opzione donna”. In particolare, la nuova normativa prevede che possono beneficiare del trattamento economico previsto da “Opzione donna” ,anche le lavoratrici che, entro il 31 dicembre 2022, abbiano maturato un’anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni ed un’età anagrafica di almeno 60 ann, ridotta di un anno per ogni figlio, fino ad un massimo di anni 2 e al ricorrere delle seguenti condizioni: assistenza ex art.3 comma della legge 5 febbraio 1992 oppure riduzione della capacità lavorativa con invalidità civile pari o superiore al 74%.
I lavoratori che si trovano nelle condizioni suindicate sono ammessi a presentare, attraverso il portale Istanze on line, entro il termine finale del 28 febbraio 2023, le domande di dimissioni volontarie, con effetti dal 1° settembre 2023.
In allegato la circolare ministeriale.