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Concorso docenti Pubblicati i Bandi

Sono stati pubblicati i bandi dei concorsi ordinari PNRR per infanzia, primaria  suposto comune e di sostegno (dm 206) e per la scuola secondaria di I e II grado posto comune e di sostegno (dm 205)

 

Domande dall’11 dicembre ore 14.00 al 9 gennaio ore 23.59

I candidati presentano istanza di partecipazione al concorso unicamente in modalità telematica, ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, attraverso il portale unico del reclutamento, raggiungibile all’indirizzo www.inpa.gov.it. Per accedere alla compilazione dell’istanza occorre essere in possesso delle credenziali del Sistema Pubblico di identità digitale (SPID) o di quelle della Carta di Identità Elettronica (CIE).


Inoltre, occorre essere abilitati al servizio “Istanze on line”.


Il servizio è eventualmente raggiungibile anche attraverso l’applicazione “Piattaforma Concorsi e Procedure selettive”, collegandosi all’indirizzo www.miur.gov.it, attraverso il percorso “Argomenti e Servizi > Servizi > lettera P > Piattaforma Concorsi e Procedure selettive, vai al servizio”.
Per la partecipazione alla procedura concorsuale è dovuto il pagamento di un contributo di segreteria pari ad euro dieci (10/00) per ogni tipologia di posto per la quale si presenta l’istanza.


Il pagamento deve essere effettuato sulla base del bollettino emesso dal sistema “Pago In Rete”. Una volta compilata la domanda, e prima del suo invio, il candidato potrà produrre il bollettino tramite il link che sarà reso disponibile all’interno dell’istanza di presentazione domanda. La causale e l’importo del bollettino saranno precompilati sulla base delle tipologie di posto dichiarate nell’istanza, e sarà onere del candidato verificarne la correttezza prima di procedere al pagamento.
Le istanze presentate con modalità diverse non sono prese in considerazione.


Ciascun candidato può concorrere in un’unica regione per tutte le tipologie di posto cui ha titolo.


Per ulteriori dettagli sui termini e modalità di partecipazione consultare i bandi.

 

https://www.miur.gov.it/web/guest/concorso-ordinario-2023-scuola-secondaria-di-primo-e-secondo-grado

 

https://www.miur.gov.it/web/guest/concorso-ordinario-2023-scuola-dell-infanzia-e-primaria

 

11/12/2023

Concorsi scuola dell’Infanzia, primaria, secondaria di I e II grado

Sono stati pubblicati i decreti ministeriali n. 205 (secondaria di primo e secondo grado) e n. 206 (infanzia e primaria) con i relativi allegati (Programmi e Tabelle di valutazione dei titoli).

Siamo in attesa della pubblicazione dei bandi.

 

DECRETO Secondaria di I e II grado

Allegato A Programmi Secondaria 

Allegato B_Tabella Titoli Secondaria

 

DECRETO Infanzia e Primaria

Allegato A_Programmi Infanzia – Primaria

Allegato B_Tabella Titoli Infanzia – Primaria

 

Una sintesi delle principali previsioni:

Domanda di partecipazione: può essere fatta in un’unica regione, per una sola classe di concorso per ciascun graddo e per il sostegno nel relativo grado. Per la scuola dell'Infanzia e la Primaria può essere fatta in un’unica regione per tutte le tipologie di posto cui hanno titolo.

Chi concorre per più procedure dovrà presentare  un’unica istanza, indicando  tutte le procedure concorsuali a cui intende partecipare.

Istanza di partecipazione: si presenta su www.inpa.gov.it con il possesso delle credenziali SPID o di quelle della Carta di Identità Elettronica (CIE). E' necessario, inoltre anche essere abilitati al portale  “Istanze on line”.

La pagina per presentare l'istanza di partecipazione è raggiungibile anche mediante l’applicazione “Piattaforma Concorsi e Procedure selettive”,  accedendo al sito  www.miur.gov.it,  e  poi seguendo il percorso   “Argomenti e Servizi > Servizi > lettera P > Piattaforma Concorsi e Procedure selettive, vai al servizio”.

Contributo di segreteria: sarà pari a 10 euro per ogni procedura e tipologia di posto per la quale si presenta l’istanza. Il pagamento si fa su “Pago In Rete”, il cui link sarà reso disponibile all’interno della “Piattaforma concorsi e procedure selettive”. L’avvenuto pagamento deve essere dichiarato nell’istanza, cui va allegata – a pena di esclusione – la ricevuta.

Termini di  presentazione delle domanda: 30 giorni, che decorrono dalle ore 14.00 del giorno di pubblicazione del bando sul Portale Unico del reclutamento,  alle ore 23.59 del 29° giorno successivo a quello di apertura delle istanze.

 

Titoli di accesso per i docenti di scuola secondaria

Uno dei seguenti titoli:

  1. Abilitazione nella specifica classe per la quale si partecipa
  2. Titolo di accesso alla classe di concorso + 24 CFU conseguiti entro il 31 ottobre 2022
  3. Titolo di accesso + 3 anni di servizio negli ultimi 5 nella scuola statale, di cui 1 nella classe di concorso specifica (per ogni annualità servono almeno 180 gg oppure servizio continuativo dal 1° febbraio agli scrutini).

Titoli di accesso per gli ITP

Uno dei seguenti titoli:

  1. Abilitazione specifica
  2. Diploma che dà accesso alla classe di concorso del tipo B (il titolo rimane valido fino al 31 dicembre 2024).

 

Titoli di accesso per docenti Scuola dell'Infanzia e Primaria

Uno dei seguenti titoli:

  1. Laurea in scienze della formazione primaria
  2. Diploma magistrale con valore di abilitazione e diploma sperimentale a indirizzo linguistico conseguiti presso gli istituti magistrali entro l’anno scolastico 2001/2002

Titoli di accesso per  posto di sostegno

Specializzazione nel sostegno didattico per lo specifico grado, conseguita ai sensi della normativa vigente oppure  analogo titolo di specializzazione sul sostegno conseguito all’estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente.

N. B. : Sono ammessi con riserva, nelle more della conclusione dell’istruttoria sul riconoscimento dei titoli, coloro che, avendo conseguito all’estero i titoli di cui ai commi precedenti, abbiano comunque presentato la relativa domanda di riconoscimento.

 

02/12/2023

Concorso Educazione motoria nella scuola primaria - Istruzioni operative

29/11/2023

FONDO ESPERO

Comunicato unitario di Gilda-Unams, Cgil, Cisl e Snals

L’adesione al Fondo Espero per “silenzio assenso” è un’eventualità che si realizza solo ed esclusivamente qualora il dipendente, al quale all’atto dell’assunzione vengono illustrate le possibili scelte a sua disposizione (aderire o non aderire al Fondo Espero), lasci trascorrere senza dare alcuna risposta il periodo di nove mesi che avrà a disposizione, da quel momento, per maturare la propria decisione. Come stabilito dall’accordo firmato dai sindacati all’ARAN, il neoassunto deve ricevere formale comunicazione dall’Amministrazione sulle scelte possibili, ivi compresa quella di non rispondere nulla: la mancata risposta ha come conseguenza l’adesione per silenzio assenso.

Lo stesso avverrà per tutto il personale assunto a partire dal 1° gennaio 2019, per il quale si seguirà sostanzialmente la stessa procedura, con la seguente tempistica:

• formale comunicazione con l’indicazione delle possibili scelte, che l’Amministrazione è tenuta a inviare al dipendente entro i nove mesi successivi alla sottoscrizione dell’accordo all’ARAN;

• nove mesi di tempo, a decorrere dall’avvenuta informazione, per decidere se aderire o meno al Fondo da parte degli interessati, quale che sia il tempo trascorso dall’assunzione in ruolo.

• In entrambi i casi, è consentito esercitare il diritto di recesso nei trenta giorni successivi al ricevimento della comunicazione dell’avvenuta adesione “silente”.

Ciò detto, è di tutta evidenza che la proposta di attivare ricorsi contro l’adesione per silenzio assenso è ai limiti del paradosso. Si deve infatti supporre che la lavoratrice o il lavoratore non intenzionato a aderire abbia lasciato trascorrere un considerevole lasso di tempo senza comunicare le proprie intenzioni all’Amministrazione, pur essendo stato informato espressamente di tutte le possibili opzioni e avvertito sulle conseguenze di una mancata risposta. Solo trascorso quel periodo, e non avendo dato alcuna risposta all’Amministrazione, si materializzerebbe l’atto da impugnare con un eventuale ricorso (iscrizione al Fondo Espero per silenzio assenso), eventualità che al momento, per ovvie ragioni, non sussiste.

Siamo dunque di fronte a un caso che potremmo definire di “procurato allarme”, frutto di una scarsa conoscenza dei contenuti dell’Accordo, ma ancor più del riflesso pavloviano che scatta, per qualcuno, ogni qualvolta si percepisce l’odore di un contenzioso su cui lucrare qualche facile consenso, alimentando ad arte preoccupazioni e paure (che in questo caso non hanno proprio alcun fondamento). È poi inqualificabile che lo si faccia ricorrendo a vere e proprie falsità, come quella dei paventati 1.000 euro di arretrati, calcolati non si sa come, laddove l’accordo stabilisce senza ombra di dubbio che i versamenti al fondo partono dal mese successivo a quello in cui avviene l’iscrizione a Espero.

Nulla riescono a dire, i promotori di questo fantomatico ricorso, sul tema che realmente interessa lavoratrici e lavoratori, quello dell’opportunità e della convenienza, per tutti e per ciascuno, di avere strumenti efficaci e di maggior tutela sul piano pensionistico, alla luce della sostenibilità che in prospettiva si può ipotizzare per le prestazioni erogate dal sistema previdenziale pubblico, vista l’incidenza di fattori che sarebbe insensato e autolesionistico ignorare. Ne hanno tenuto conto responsabilmente le organizzazioni sindacali promotrici del Fondo Espero, cercando di rispondere in modo efficace e concreto alla prospettiva di un diminuito rendimento dei trattamenti di pensione. Al quale sarà molto difficile porre rimedio con un ricorso. Chi fa davvero e seriamente sindacato, lo sa.

Roma, 25 novembre 2023

27/11/2023

Informazione Scolastica mese di novembre

22/11/2023