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Green pass, il Ministero conferma i controlli sugli assenti

Certificazione verde obbligatoria anche per chi è in malattia

Il Ministero dell’istruzione ha emanato una nota in cui conferma il proprio avviso circa l’obbligatorietà dei controlli del green pass anche per gli assenti. La nota contrasta apertamente con le disposizioni contenute nel Dpcm del 17 dicembre scorso, che dicono esattamente il contrario.

 

21/12/2021

I dirigenti non devono controllare il Green pass agli assenti

Lo prevede un DPCM che prevale sulla nota ministeriale 1927/2021

I dirigenti scolastici non devono effettuare il controllo del Green pass dei docenti assenti.

Lo prevede una disposizione contenuta nell’allegato F del Dpcm 17 dicembre 2021 al paragrafo 2.2., punto 5 che così dispone:
“Il Dirigente dovrà selezionare i nominativi, tra quelli del personale in servizio presso l’istituzionescolastica, su cui vuole attivare il processo di verifica del possesso del Green pass in corso di validità.In particolare, tale processo deve essere effettuato quotidianamente prima dell’accesso del personalenella sede ove presta servizio e deve riguardare il solo personale per cui è prevista l’effettiva presenzain servizio nel giorno della verifica, escludendo comunque il personale assente per specifiche causali (es. ferie, permessi, malattia, ecc.)”.

Il provvedimento aggiunge al Dpcm 17 giugno 2021 il seguente articolo:

Art. 17-ter
Modalità di verifica del rispetto dell’obbligo vaccinale del personale delle scuole statali



  • Al fine di assicurare il più efficace ed efficiente processo di verifica dell’adempimentodell’obbligo vaccinale di cui agli articoli 4-ter, comma 1, lettera a), del decreto-legge 1° aprile2021, n. 44 nell´ambito scolastico statale, il Ministero della salute rende disponibile agli ufficiscolastici regionali e alle scuole statali del sistema nazionale di istruzione un´appositafunzionalità che consente una verifica automatizzata del rispetto dell’obbligo vaccinale da parte del personale in servizio presso la singola istituzione scolastica mediante un´interazione, inmodalità asincrona, descritta nell´allegato G, tra il sistema informativo dell´istruzione-Sidi e lapiattaforma nazionale-DGC.
  • La verifica di cui al comma 1 è effettuata previa selezione dell’apposita opzione resa disponibiledal sistema informativo dell´istruzione-Sidi.
  • In caso di variazione dello stato vaccinale del personale di cui al comma 1, il sistema informativodell´istruzione-Sidi informa i soggetti autorizzati alle verifiche della necessità di prenderne visione,mediante le specifiche funzionalità descritte nell’allegato G. In ogni caso, non sono rese disponibiliai soggetti che effettuano le verifiche del rispetto dell’obbligo vaccinale dei lavoratori le ulterioriinformazioni conservate, o comunque trattate, nell´ambito della Piattaforma nazionale-DGC.
  • Nelle more dell´aggiornamento delle informazioni trattate nell’ambito della piattaforma nazionale DGC, il personale interessato può comunque comprovare il rispetto dell’obbligo vaccinalemediante i documenti rilasciati, in formato cartaceo o digitale, dalle strutture sanitarie pubbliche eprivate, dalle farmacie, dai medici di medicina generale e dai pediatri di libera scelta che attestanotale circostanza.



Conseguentemente, la nota 1927 emanata dal Ministero dell’istruzione il 17 dicembre scorso è da ritenersi superata e non vincolante.

21/12/2021

Green pass, Di Meglio: nota del Ministero smentita anche dal governo

Provvedimento fumoso e frammentario, viale Trastevere lo annulli e lo sostituisca in conformità alla normativa vigente

“Errare è umano, perseverare è diabolico. Un proverbio che, evidentemente, è ben conosciuto al Ministero dell’istruzione. Dopo la nostra levata di scudi contro l’illegittimità della nota emanata il 17 dicembre, che estende l’obbligo vaccinale al personale assente per malattia o altri motivi, anche il Governo smentisce il provvedimento. Eppure, cocciutamente, viale Trastevere si ostina a non voler tornare sui suoi passi”. Ad affermarlo è Rino Di Meglio, coordinatore nazionale della Gilda degli Insegnanti, in merito alle disposizioni che inducono i dirigenti scolastici a effettuare il controllo del Green Pass nei confronti dei lavoratori assenti.

“Si tratta di un provvedimento fumoso e frammentario, - spiega Di Meglio - tirato fuori dal cilindro nello stesso giorno in cui la Presidenza del Consiglio dei ministri ha emanato disposizioni chiare e puntuali che precludono ai dirigenti scolastici di effettuare questi controlli nei confronti dei lavoratori che non si trovano attualmente in servizio. La situazione è paradossale e pone in evidenza l’inadeguatezza dell’intervento ‘interpretativo’ adottato dall’Amministrazione scolastica, che sta creando ulteriore ansia, incertezza e confusione, aggravando una situazione già di per sé drammatica”.

“Invece di perseverare cocciutamente nell’errore, - afferma Di Meglio - sarebbe quanto meno opportuno che viale Trastevere intervenisse annullando la nota e sostituendola con un’altra che risulti conforme alla normativa vigente. Molti dirigenti scolastici, infatti, applicando le disposizioni ministeriali, hanno già avviato le procedure che potrebbero portare alla ingiusta sospensione di lavoratori assenti che risultano attualmente sprovvisti del Green Pass”, conclude il coordinatore nazionale.

Roma, 20 dicembre 2021UFFICIO STAMPA GILDA INSEGNANTI

21/12/2021

Obbligo vaccinale, la nota del 17 Dicembre del Miur crea solamente conflitti

Le note ministeriali possono solo essere applicative delle leggi e non creare ulteriori gravosità per una categoria che si è sottoposta alla vaccinazione per oltre il 95%

La nota del Miur che estende l’obbligo vaccinale al personale assente per malattia o altri motivi è illegittima e crea confusione.
Le note ministeriali possono solo essere applicative delle leggi e non creare ulteriori gravosità per una categoria che si è sottoposta peraltro alla vaccinazione per oltre il 95%.
Abbiamo l´impressione che tanto accanimento serva solo a generare una cortina fumogena per nascondere la mancata capacità di intervenire su spazi, organici e trasporti pubblici.

“Gli insegnanti meritano rispetto – sottolinea Rino Di Meglio, coordinatore nazionale della Gilda degli Insegnanti - e non si accontentano delle citazioni del romanziere spagnolo José Ángel González Sainz o di Nicolais e Festinese, riportate in una nota che finirà per accrescere solo il contenzioso tra personale scolastico e dirigente. Il Miur, in quel documento, interpreta in modo singolare il criterio per individuare ‘personale in servizio’, ritenendolo tale anche se di fatto è assente per legittimi motivi, contraddicendo la propria precedente circolare del 7 dicembre scorso”.
La nota interpreta infatti poeticamente il Decreto legge che, all’articolo 2, comma 2 afferma che “la vaccinazione costituisce requisito indispensabile per l´attività lavorativa” è quindi ovviamente inapplicabile a chiunque non svolga per legittimo impedimento l´attività lavorativa.
Il poetico funzionario dimentica poi che l’aspettativa per “infermità” cui fa riferimento non esiste più nel contratto della scuola dal lontano 1995. Da quel momento è divenuta infatti assenza per malattia.
La parola infermità – conclude il coordinatore nazionale di Gilda - nel vocabolario ha un significato molto diverso da quello che vuole intendere il Miur e non è un termine giuridico.
Nel nostro sistema giuridico non esiste un´assenza per infermità che non sia la malattia prevista dal Ccnl.Ma se per assurdo esistesse una tale differenza, si dimentica comunque che il datore di lavoro può conoscere solo la prognosi e non la diagnosi, essendo impossibilitato quindi a distinguere tra un tipo di malattia e l’altra.
E’ opportuno quindi che si “chiariscano” subito gli errori della “nota di chiarimenti”.

Roma, 20 dicembre 2021
UFFICIO STAMPA GILDA INSEGNANTI

21/12/2021

Il diritto alla ricostruzione non si prescrive

Gli arretrati vanno in prescrizione dopo 5 anni

15/12/2021

Il diritto alla ricostruzione di carriera rientra tra i diritti soggettivi del personale della scuola non soggetti a prescrizione, a prescindere dalla data di presentazione della domanda da parte dell’interessato, ferma restando, tuttavia, la prescrittibilità degli aumenti stipendiali dovuti al maturare delle classi retributive secondo gli ordinari criteri previsti dalla legge.
Lo ha fatto sapere il Dipartimento della ragioneria generale dello stato del Ministero dell’economia con una circolare emanata il 2 dicembre scorso.
Il Dicastero di via XX settembre ha recepito l’orientamento della Cassazione e della Corte dei conti ed ha chiarito che il diritto agli arretrati segue comunque il termine di prescrizione quinquennale. Vai alla circolare

https://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/circolari/2021/circolare_n_28_2021/

 

16/12/2021